Art. 19
Controllo e audit
In vigore dal 15 ott 2018
Controllo e audit
1. Il sistema di controllo istituito per l'esecuzione del presente regolamento è concepito per fornire un'assicurazione ragionevole dell'effettiva adeguatezza della gestione dei rischi relativi all'efficacia e all'efficienza delle operazioni, nonché della legalità e regolarità delle transazioni connesse, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti interessati.
2. Il sistema di controllo di cui al paragrafo 1 garantisce un equilibrio appropriato fra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e di altri costi dei controlli a tutti i livelli, in particolare per i partecipanti, al fine di conseguire gli obiettivi del programma 2019-2020 e di attrarre i migliori ricercatori e le imprese più innovative.
3. Nell'ambito del sistema di controllo di cui al paragrafo 1, la strategia di audit delle spese delle azioni indirette del programma 2019-2020 si basa sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute in tutta la sfera di attuazione del programma 2019-2020. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese.
Gli audit delle spese delle azioni indirette nell'ambito del programma 2019-2020 sono eseguiti in modo coerente nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia, onde minimizzarne l'onere per i partecipanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1563:oj#art-19