Art. 19

Controllo e audit

In vigore dal 15 ott 2018
Controllo e audit 1.   Il sistema di controllo istituito per l'esecuzione del presente regolamento è concepito per fornire un'assicurazione ragionevole dell'effettiva adeguatezza della gestione dei rischi relativi all'efficacia e all'efficienza delle operazioni, nonché della legalità e regolarità delle transazioni connesse, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti interessati. 2.   Il sistema di controllo di cui al paragrafo 1 garantisce un equilibrio appropriato fra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e di altri costi dei controlli a tutti i livelli, in particolare per i partecipanti, al fine di conseguire gli obiettivi del programma 2019-2020 e di attrarre i migliori ricercatori e le imprese più innovative. 3.   Nell'ambito del sistema di controllo di cui al paragrafo 1, la strategia di audit delle spese delle azioni indirette del programma 2019-2020 si basa sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute in tutta la sfera di attuazione del programma 2019-2020. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Gli audit delle spese delle azioni indirette nell'ambito del programma 2019-2020 sono eseguiti in modo coerente nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia, onde minimizzarne l'onere per i partecipanti.
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Controllo e audit (Art. 19 Regolamento (UE) 2018/1563) — Testo vigente | Portale Normativo