Art. 20

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 15 ott 2018
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di controllo, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. Fatto salvo il paragrafo 3, gli audit della Commissione possono essere svolti fino a due anni dopo l'effettuazione dell'ultimo pagamento. 3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (17), per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, in connessione con una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione o con un contratto finanziato nell'ambito del programma 2019-2020. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini, secondo le rispettive competenze.
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