Art. 22

Valutazione

In vigore dal 15 ott 2018
Valutazione 1.   Le valutazioni sono effettuate con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione esegue, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati sulla base di una procedura trasparente, una valutazione ex post del programma 2019-2020. Tale valutazione riguarda le motivazioni, l'attuazione e i risultati, nonché gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità delle misure, e sarà presa in considerazione ai fini di una decisione sull'eventuale rinnovo, modifica o sospensione di misure successive. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni dirette e indirette del programma 2019-2020 formano oggetto di valutazioni separate. 3.   Le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno per oggetto i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti all', tenendo conto dei pertinenti indicatori di prestazione definiti nell'allegato II. 4.   Se del caso e qualora siano disponibili, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per il controllo e la valutazione delle misure interessate. 5.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
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