Art. 11
Tassi di finanziamento
In vigore dal 18 lug 2018
Tassi di finanziamento
1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita a titolo del programma non supera il 20 % del costo totale ammissibile dell'azione di cui all', paragrafo 1, lettera c). In tutti gli altri casi, l'assistenza può coprire fino al costo totale ammissibile dell'azione.
2. Un'azione, quale definita all', paragrafo 1, elaborata nell'ambito della cooperazione strutturata permanente può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali.
3. Un'azione, quale definita all', paragrafo 1, può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, come indicato al secondo e terzo comma del presente paragrafo, se almeno il 10 % del costo totale dell'azione ammissibile è destinato a PMI stabilite nell'Unione.
Il tasso di finanziamento può essere maggiorato di punti percentuali equivalenti alla percentuale del costo totale ammissibile dell'azione destinata a PMI stabilite negli Stati membri in cui sono stabilite le imprese del consorzio che non sono PMI, fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali.
Il tasso di finanziamento può essere maggiorato di punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale del costo totale ammissibile dell'azione destinata a PMI stabilite in Stati membri diversi da quelli di cui al secondo comma.
4. Un'azione, quale definita all', paragrafo 1, può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali se almeno il 15 % del suo costo totale ammissibile è destinato a imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione.
5. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.
6. La maggiorazione complessiva del tasso di finanziamento di un'azione in seguito all'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 non supera i 35 punti percentuali.
7. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita a titolo del programma, comprensiva dei tassi di finanziamento maggiorati, non supera il 100 % del costo ammissibile dell'azione.
Storico versioni
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