Art. 12
Proprietà e diritti di proprietà intellettuale
In vigore dal 18 lug 2018
Proprietà e diritti di proprietà intellettuale
1. L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.
2. I risultati delle azioni che beneficiano di un finanziamento a titolo del programma, anche in termini di trasferimento di tecnologia, non sono soggetti, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi.
3. Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.
4. Per quanto riguarda i risultati prodotti dai beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti a titolo del programma, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione è informata di qualsiasi trasferimento di proprietà a paesi terzi o entità di paesi terzi. Ove tale trasferimento di proprietà contrasti con gli obiettivi di cui all' i finanziamenti previsti a titolo del programma devono essere rimborsati.
5. Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico per uno studio, tutti gli Stati membri hanno, ove ne facciano richiesta per iscritto, il diritto a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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