Art. 10

Criteri di aggiudicazione

In vigore dal 18 lug 2018
Criteri di aggiudicazione Le azioni proposte per il finanziamento a titolo del programma sono valutate sulla base di ciascuno dei criteri seguenti: a) contributo all'eccellenza, in particolare dimostrando che l'azione proposta presenta notevoli vantaggi rispetto ai prodotti o alle tecnologie per la difesa esistenti; b) contributo all'innovazione, in particolare dimostrando che l'azione proposta include approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati precedentemente nel settore della difesa; c) contributo alla competitività e alla crescita delle imprese del settore della difesa nell'insieme dell'Unione, in particolare creando nuove opportunità di mercato; d) contributo all'autonomia industriale dell'industria europea della difesa e agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione grazie al miglioramento dei prodotti o delle tecnologie per la difesa in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, e, se del caso, delle priorità regionali e internazionali purché siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e non escludano la possibilità di partecipazione di un qualsiasi Stato membro; e) la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alla partecipazione di PMI stabilite nell'Unione che apportano valore aggiunto industriale o tecnologico, in quanto membri del consorzio, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento, e in particolare la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alle PMI che sono stabilite in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite le imprese del consorzio che non sono PMI; f) per le azioni di cui all', paragrafo 1, lettere da c) a f), il contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale. Se del caso, è preso in considerazione il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, inclusi l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nel processo di acquisizione e manutenzione in relazione all'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del primo paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1092:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo