Art. 6
Azioni ammissibili
In vigore dal 18 lug 2018
Azioni ammissibili
1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, a condizione che l'uso delle informazioni preesistenti necessarie alla realizzazione dell'azione di modernizzazione non sia soggetto restrizione da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie.
Le azioni ammissibili riguardano uno o più delle azioni seguenti:
a)
studi, quali studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento;
b)
la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione, ivi incluse prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;
c)
la creazione di prototipi di sistema per un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;
d)
il collaudo di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;
e)
la qualificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;
f)
la certificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;
g)
lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da imprese che cooperano all'interno di un consorzio di almeno tre entità ammissibili e stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Almeno tre di tali entità i ammissibili stabilite in almeno due diversi Stati membri non devono essere controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa entità e non devono controllarsi a vicenda.
3. I consorzi di cui al paragrafo 2 forniscono la prova della sostenibilità dimostrando che i costi dell'azione che non sono coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri.
4. Per le azioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), i consorzi forniscono la prova del loro contributo alla competitività dell'industria europea della difesa dimostrando che almeno due Stati membri intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, se del caso anche mediante approvvigionamento congiunto.
5. Per quanto riguarda le azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'azione si basa su requisiti comuni stabiliti di comune accordo da almeno due Stati membri. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), si basano su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri che cofinanziano o intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare congiuntamente la tecnologia, come definito ai paragrafi 3 e 4, rafforzando in tal modo la normalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi.
6. Le azioni volte allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non sono ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma.
Storico versioni
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