Art. 7
Entità ammissibili
In vigore dal 18 lug 2018
Entità ammissibili
1. I beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione devono essere imprese pubbliche o private stabilite nell'Unione.
2. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei beneficiari e dei subappaltatori utilizzati ai fini delle azioni finanziate a titolo del programma devono essere situati nel territorio dell'Unione per tutta la durata dell'azione e le loro strutture di gestione esecutiva devono essere stabilite nell'Unione.
3. Ai fini delle azioni finanziate a titolo del programma, i beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione non sono soggetti al controllo di paesi terzi o di entità di paesi terzi.
4. In deroga al paragrafo 3, e fatto salvo l', paragrafo 2, del presente articolo un'impresa stabilita nell'Unione e controllata da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo è ammissibile in qualità di beneficiario o di subappaltatore coinvolto nell'azione, solo se le garanzie approvate dallo Stato membro in cui è stabilita, in conformità delle sue procedure nazionali, sono rese disponibili alla Commissione. Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva dell'impresa stabilita nell'Unione. Se lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa lo ritiene opportuno, tali garanzie possono anche fare riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sull'impresa.
Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un'azione di una tale impresa non sia in contrasto né con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE, né con gli obiettivi di cui all'. Le garanzie sono altresì conformi alle disposizioni di cui all'. In particolare le garanzie provano che, ai fini dell'azione, misure sono in atto per assicurare che:
a)
il controllo sull'impresa non sia esercitato in un modo e da ostacolare o limitare la sua capacità di realizzare l'azione e di produrre risultati, che imponga restrizioni sulle infrastrutture, le attrezzature, i beni, le risorse, la proprietà intellettuale o il know-how necessari ai fini dell'azione, ovvero che pregiudichi le sue capacità e le norme tecniche necessarie all'esecuzione dell'azione;
b)
sia impedito l'accesso da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi a informazioni sensibili relative all'azione e che i dipendenti o altre persone che partecipano all'azione siano in possesso del nulla osta di sicurezza nazionale, ove opportuno;
c)
la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'azione nonché dei risultati dell'azione stessa permanga in capo al beneficiario durante e dopo il completamento dell'azione, non sia soggetta a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi e non sia esportata al di fuori dell'Unione ovvero sia consentito l'accesso a tale proprietà intellettuale o a tali risultati dall'esterno dell'Unione senza il consenso dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa e conformemente agli obiettivi di cui all'.
Qualora lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa lo ritenga opportuno, è possibile prevedere garanzie aggiuntive.
La Commissione informa il comitato di cui all' di eventuali imprese ritenute ammissibili in conformità del presente paragrafo.
5. Se non esistono alternative competitive prontamente disponibili nell'Unione i beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione, possono utilizzare i loro beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri purché tale utilizzo non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, è coerente con gli obiettivi del programma e pienamente in linea con l'.
I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma.
6. Nel realizzare un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori che partecipano all'azione possono anche cooperare con imprese stabilite al di fuori del territorio degli Stati membri o controllate da paesi terzi o da entità di paesi terzi, anche utilizzando beni, infrastrutture, attrezzature e risorse di tali imprese, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione deve essere conforme agli obiettivi di cui nell' e pienamente in linea con l'.
Ai paesi terzi o ad altre entità di paesi terzi non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti la realizzazione dell'azione e sono evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.
I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma.
7. I beneficiari forniscono tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dei criteri di ammissibilità. Nel caso in cui, durante la realizzazione dell'azione, si verifichi un cambiamento suscettibile di mettere in discussione il rispetto dei criteri di ammissibilità, l'impresa ne informa la Commissione, la quale valuta se i criteri di ammissibilità continuano ad essere soddisfatti e tiene conto del possibile impatto sul finanziamento dell'azione.
8. Ai fini del presente articolo, per subappaltatori che partecipano all'azione si intendono subappaltatori in una relazione contrattuale diretta con un beneficiario, altri subappaltatori cui è destinato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che possono chiedere l'accesso a informazioni classificate ai fini dell'esecuzione del contratto.
Storico versioni
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