Art. 5
Disposizioni finanziarie generali
In vigore dal 18 lug 2018
Disposizioni finanziarie generali
1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare le sovvenzioni e, in circostanze eccezionali, gli appalti pubblici.
2. Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 nonché i metodi di attuazione sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi.
3. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
4. Gli Stati membri nominano, se del caso, un responsabile del progetto. La Commissione consulta il responsabile del progetto sui progressi realizzati relativamente all'azione, prima di eseguire il pagamento ai beneficiari ammissibili.
Storico versioni
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