Art. 9

Consorzio

In vigore dal 18 lug 2018
Consorzio 1.   Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno dei membri stessi quale coordinatore. Il coordinatore è indicato nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione. 2.   I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo alla realizzazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte. L'accordo interno include inoltre le disposizioni in merito ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti e alle tecnologie sviluppati.
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