Art. 14
Programma di lavoro
In vigore dal 18 lug 2018
Programma di lavoro
1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un programma di lavoro biennale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Il programma di lavoro deve essere coerente con gli obiettivi di cui all'.
2. Il programma di lavoro indica dettagliatamente le categorie di progetti da finanziarsi a titolo del programma. Tali categorie sono in linea con le priorità in materia di capacità di difesa di cui all', lettera b).
Le suddette categorie tengono conto delle capacità riguardanti prodotti e tecnologie innovative per la difesa in materia di:
a)
preparazione, protezione, impiego e sostenibilità;
b)
gestione delle informazioni nonché superiorità e comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C4ISR), ciberdifesa e cibersicurezza; e
c)
ingaggio e attuatori.
Il programma di lavoro include anche una categoria di progetti specificamente destinati alle PMI.
3. Il programma di lavoro garantisce che almeno il 10 % del bilancio complessivo sia destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI.
Storico versioni
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