Art. 15
Procedura di valutazione e di aggiudicazione
In vigore dal 18 lug 2018
Procedura di valutazione e di aggiudicazione
1. Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi a seguito di bandi pubblicati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. In talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, i finanziamenti dell'Unione possono anche essere concessi a norma dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione di cui agli .
Nel contesto della procedura di aggiudicazione la Commissione è assistita da esperti indipendenti le cui credenziali di sicurezza sono oggetto di convalida da parte degli Stati membri. Tali esperti sono cittadini dell'Unione provenienti da un numero di Stati membri il più ampio possibile e selezionati in base ad inviti a presentare candidature al fine di creare una banca dati dei candidati.
Il comitato di cui all' è informato annualmente in merito all'elenco di esperti nella banca dati a fini di trasparenza per quanto riguarda le credenziali degli esperti. La Commissione assicura che gli esperti non forniscano valutazioni, consulenza o assistenza in merito a questioni per le quali si trovino in conflitto di interessi.
3. La Commissione, per mezzo di atti di esecuzione, aggiudica il finanziamento per le azioni selezionate dopo ogni invito a presentare proposte o dopo l'applicazione dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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