Art. 17
Monitoraggio e relazioni
In vigore dal 18 lug 2018
Monitoraggio e relazioni
1. La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.
2. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, ivi inclusa quella delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, alle azioni realizzate nell'ambito del programma, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La relazione contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei beneficiari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.
Storico versioni
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