Art. 57
Informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di audit
In vigore dal 18 lug 2018
Informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di audit
In ogni avviso pubblicato nell’ambito di una procedura di attribuzione di sovvenzioni, appalti o premi eseguita in regime di gestione diretta, i potenziali beneficiari, candidati, offerenti e partecipanti sono informati, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, che per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla Corte dei conti o all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché scambiati tra gli ordinatori della Commissione, le agenzie esecutive di cui all’ del presente regolamento e gli organismi dell’Unione di cui agli del presente regolamento.
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