Art. 56
Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria
In vigore dal 18 lug 2018
Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria
1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.
2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio della sana gestione finanziaria.
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