Art. 225

Procedura di attribuzione

In vigore dal 18 lug 2018
Procedura di attribuzione 1.   Le domande di contributi sono presentate per iscritto entro il termine stabilito e, se del caso, in formato elettronico protetto. 2.   I contributi non sono concessi ai richiedenti che, al momento della procedura di attribuzione, si trovano in una o più delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, né a quelli che sono registrati come esclusi nella banca dati di cui all’. 3.   I richiedenti sono tenuti ad attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2. 4.   L’ordinatore responsabile può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione delle domande di contributo. L’ordinatore responsabile precisa le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire i conflitti d’interessi. 5.   Le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esclusione sono selezionate in base ai criteri di cui all’ del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. 6.   La decisione dell’ordinatore responsabile in merito alle domande precisa almeno: a) l’oggetto e l’importo globale dei contributi; b) il nome dei richiedenti selezionati e gli importi accettati per ognuno di essi; c) i nominativi dei richiedenti respinti e i motivi del rigetto. 7.   L’ordinatore responsabile informa per iscritto i richiedenti della decisione assunta in relazione alle rispettive domande. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in tutto o in parte, l’ordinatore responsabile comunica i motivi del rigetto o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento, in particolare, ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all’, paragrafo 4. Se la domanda è respinta, l’ordinatore responsabile informa il richiedente dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giurisdizionale a sua disposizione previsti all’, paragrafo 2. 8.   I contributi formano oggetto di un accordo scritto.
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Procedura di attribuzione (Art. 225 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo