Art. 227

Garanzie

In vigore dal 18 lug 2018
Garanzie L’ordinatore responsabile può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere che un partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per limitare i rischi finanziari connessi al pagamento del prefinanziamento solo quando, alla luce dell’analisi dei rischi, tale partito risulti esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e d), del presente regolamento o quando una decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, istituita a norma dell’ del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 («Autorità»), è stata comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell’, paragrafo 4, di tale regolamento. L’ si applica mutatis mutandis alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al primo comma del presente articolo per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-227

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Garanzie (Art. 227 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo