Art. 228
Uso dei contributi
In vigore dal 18 lug 2018
Uso dei contributi
1. I contributi sono spesi in conformità dell’.
2. Qualsiasi parte del contributo non utilizzata entro l’esercizio cui si riferisce tale contributo (anno n) è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell’anno n+1. La parte rimanente del contributo non spesa entro tale data è recuperata conformemente al titolo IV, capo 6.
3. I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito all’, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Gli importi che residuano dai contributi del precedente esercizio non sono utilizzati per finanziare la parte delle spese a cui i partiti politici europei devono provvedere tramite risorse proprie. I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie di un partito politico europeo.
4. I partiti politici europei utilizzano la parte del contributo che non è stata usata entro l’esercizio cui si riferisce tale contributo prima di utilizzare i contributi concessi dopo tale esercizio.
5. L’interesse maturato sui pagamenti di prefinanziamento è considerato parte del contributo.
Storico versioni
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