Art. 4
Grado di discrezionalità dell'amministratore
In vigore dal 13 lug 2018
Grado di discrezionalità dell'amministratore
Nel tenere conto del grado di discrezionalità dell'amministratore, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:
a)
nel caso in cui la metodologia dell'indice di riferimento consenta una valutazione di esperti da parte dell'amministratore, se l'uso di valutazioni o l'esercizio della discrezionalità è sufficientemente trasparente;
b)
nel caso in cui l'indice di riferimento si basi su stime, l'efficacia delle misure di controllo interno che l'amministratore ha posto in essere.
Storico versioni
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