Art. 5

Impatto dell'indice di riferimento sui mercati

In vigore dal 13 lug 2018
Impatto dell'indice di riferimento sui mercati Nel tenere conto dell'impatto dell'indice di riferimento sui mercati, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue: a) nel caso in cui l'indice di riferimento abbia particolare rilevanza per uno o più mercati specifici, se l'inaffidabilità dell'indice di riferimento inciderebbe negativamente sul funzionamento di tale mercato o di tali mercati e se vi sono sostituti adeguati dell'indice di riferimento; b) nel caso in cui l'indice di riferimento sia considerato un indice di riferimento significativo in virtù dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 e qualora l'informazione sia nota all'autorità competente, ogni pertinente relazione quantitativa tra gli strumenti finanziari, i contratti finanziari o i fondi di investimento associati all'indice di riferimento e il valore totale dei rispettivi strumenti in uno Stato membro.
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