Art. 6
Natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento
In vigore dal 13 lug 2018
Natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento
Nel tenere conto della natura, della portata e della complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:
a)
la misura in cui i dati forniti sono basati su contribuzioni, se si tratta di dati sulle operazioni e il modo in cui questa misura trova riscontro nei meccanismi di controllo che l'amministratore ha posto in essere;
b)
la quantità di dati da trattare e il numero di fonti di dati;
c)
se l'amministratore dispone di mezzi tecnici sufficienti per trattare i dati in modo continuativo e affidabile;
d)
se la metodologia comporta rischi operativi nel trattamento dei dati;
e)
la misura in cui l'amministratore dipende dai contributori di dati per determinare l'indice di riferimento.
Storico versioni
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