Art. 6

Natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento

In vigore dal 13 lug 2018
Natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento Nel tenere conto della natura, della portata e della complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue: a) la misura in cui i dati forniti sono basati su contribuzioni, se si tratta di dati sulle operazioni e il modo in cui questa misura trova riscontro nei meccanismi di controllo che l'amministratore ha posto in essere; b) la quantità di dati da trattare e il numero di fonti di dati; c) se l'amministratore dispone di mezzi tecnici sufficienti per trattare i dati in modo continuativo e affidabile; d) se la metodologia comporta rischi operativi nel trattamento dei dati; e) la misura in cui l'amministratore dipende dai contributori di dati per determinare l'indice di riferimento.
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