Art. 8
Valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento
In vigore dal 13 lug 2018
Valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento
Nel tenere conto del valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:
a)
il valore totale di tutti gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e i fondi di investimento associati all'indice di riferimento sulla base di tutte le gamme di scadenza o termini dell'indice di riferimento, se noti all'autorità competente;
b)
se l'uso dell'indice di riferimento è concentrato in singole categorie di strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento;
c)
nel caso in cui l'indice di riferimento sia un indice di riferimento significativo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e se noto all'autorità competente, quanto il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento si avvicina alle soglie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e lettera c), punto i), di tale regolamento.
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