Art. 9

Dimensioni, forma organizzativa o struttura dell'amministratore

In vigore dal 13 lug 2018
Dimensioni, forma organizzativa o struttura dell'amministratore Nel tenere conto delle dimensioni, della forma organizzativa o della struttura dell'amministratore, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue: a) nel caso in cui la fornitura degli indici di riferimento non sia l'attività principale dell'amministratore, se la fornitura dell'indice di riferimento è separata, dal punto di vista organizzativo, o se esistono altri mezzi adeguati per evitare i conflitti di interesse; b) nel caso in cui l'amministratore faccia parte di un gruppo e una o più entità del gruppo siano utenti effettivi o potenziali dell'indice di riferimento, se l'amministratore agisce in modo indipendente e se l'amministratore dispone di altri mezzi appropriati per evitare i conflitti di interesse.
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