Art. 3

Livello dei conflitti di interesse

In vigore dal 13 lug 2018
Livello dei conflitti di interesse Nel tenere conto del livello dei conflitti di interesse, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue: a) se l'amministratore ha un interesse finanziario in strumenti finanziari o contratti finanziari associati all'indice di riferimento o potrebbe trarre vantaggio dalla performance di un fondo di investimento misurato dall'indice di riferimento; b) nel caso in cui l'indice di riferimento si basi su contribuzioni di dati, se il rapporto dell'amministratore con i contributori è disciplinato da adeguati meccanismi di controllo; c) se l'amministratore dispone di misure di controllo o di altro tipo in grado di attenuare potenziali conflitti di interesse in modo efficace.
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Livello dei conflitti di interesse (Art. 3 Regolamento (UE) 2018/1642) — Testo vigente | Portale Normativo