Art. 1
Vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione
In vigore dal 13 lug 2018
Vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione
Nel tenere conto della vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 valutano almeno quanto segue:
a)
se l'indice di riferimento si basa su dati relativi alle operazioni;
b)
se i contributori di dati sono entità sottoposte a vigilanza;
c)
se si applicano misure che accrescono la solidità dei dati;
d)
se la struttura organizzativa dell'amministratore riduce gli incentivi alla manipolazione;
e)
se l'amministratore ha un interesse finanziario negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari o nei fondi di investimento associati all'indice di riferimento;
f)
se vi sono casi dimostrati di manipolazione dello stesso indice di riferimento o di un indice di riferimento con una metodologia simile fornito da un amministratore analogo per dimensioni e struttura organizzativa.
Storico versioni
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