Art. 2
Natura dei dati
In vigore dal 13 lug 2018
Natura dei dati
Nel tenere conto della natura dei dati, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:
a)
nel caso di dati sulle operazioni, se l'amministratore è un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;
b)
nel caso in cui i dati siano forniti da contributori, se questi ultimi hanno un interesse finanziario in strumenti finanziari o contratti finanziari associati all'indice di riferimento o potrebbero trarre vantaggio dalla performance di un fondo di investimento misurato dall'indice di riferimento;
c)
nel caso in cui i dati provengano da borse valori o sistemi di negoziazione ubicati in un paese terzo, se tali borse valori o sistemi di negoziazione sono soggetti a un quadro normativo e di vigilanza che preserva l'integrità dei dati;
d)
nel caso in cui i dati consistano in quotazioni, se le quotazioni sono preventivate o indicative e se sono soggette ad adeguati meccanismi di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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