Art. 4

Formazione dei notificatori

In vigore dal 13 lug 2018
Formazione dei notificatori 1.   I sistemi e controlli di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono programmi di formazione che garantiscono che ciascun notificatore abbia almeno: a) una conoscenza e un'esperienza adeguate in merito alle modalità con cui l'indice di riferimento intende misurare il mercato o la realtà economica sottostanti; b) una conoscenza adeguata di tutti gli elementi del codice di condotta applicabile elaborato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se del caso. 2.   Le conoscenze dei notificatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la loro conoscenza dei requisiti del regolamento (UE) 2016/1011 e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Paramento europeo e del Consiglio (4), nella misura in si applicano ai compiti dei notificatori, sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, per verificare che ciascun notificatore sia ancora idoneo a svolgere la propria funzione. 3.   Il paragrafo 2 non si applica ai contributori per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.
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