Art. 2

Sistema dei controlli

In vigore dal 13 lug 2018
Sistema dei controlli Il sistema dei controlli di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 comprende la creazione e il mantenimento di almeno i seguenti controlli: a) un efficace meccanismo di sorveglianza del processo di contribuzione dei dati, che comprende un sistema di gestione del rischio, l'individuazione di personale di alto livello responsabile del processo di contribuzione dei dati e il coinvolgimento delle funzioni di controllo della conformità e di audit interno facenti parte dell'organizzazione del contributore; b) una politica in materia di segnalazione di illeciti, che includa adeguate garanzie per gli autori delle segnalazioni; c) una procedura per individuare e gestire le violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 e le violazioni del codice di condotta applicabile elaborato a norma dell'articolo 15 dello stesso regolamento, compresa una procedura per le indagini su qualsiasi violazione rilevata e per la registrazione delle azioni prese di conseguenza; d) riesami periodici del processo di contribuzione dei dati, da effettuarsi almeno annualmente e ogniqualvolta sia modificato il codice di condotta applicabile.
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