Art. 3

Controlli sui notificatori

In vigore dal 13 lug 2018
Controlli sui notificatori 1.   I sistemi e controlli di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono un processo documentato ed efficace per la contribuzione dei dati, e includono almeno quanto segue: a) un processo per la designazione dei notificatori e procedure per la contribuzione nei casi in cui il notificatore sia inaspettatamente indisponibile, compresa la designazione di supplenti; b) procedure e sistemi per il monitoraggio dei dati utilizzati per le contribuzioni e delle contribuzioni stesse, che siano in grado di inviare un allarme in funzione di parametri predefiniti dal contributore. 2.   Fatti salvi i requisiti imposti a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011, il contributore tiene conto dei seguenti criteri per determinare, ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento, se sia proporzionato disporre di un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore: a) il livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione; b) la natura, la portata e la complessità delle attività del contributore sottoposto a vigilanza; c) se possano insorgere conflitti di interesse tra la contribuzione di dati per un indice di riferimento e le attività commerciali o di altra natura svolte dal contributore. 3.   Quando i controlli messi in atto dal contributore sottoposto a vigilanza comprendono un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore, tali controlli prevedono norme chiare circa i tempi di approvazione e, se contemplano la possibilità che l'approvazione avvenga dopo la trasmissione dei dati, essi precisano le condizioni in presenza delle quali è consentita l'approvazione dopo la trasmissione e il termine massimo entro il quale deve avvenire l'approvazione.
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