Art. 5
Conflitti di interesse
In vigore dal 13 lug 2018
Conflitti di interesse
1. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:
a)
un registro dei conflitti di interesse, che è aggiornato e utilizzato per registrare tutti i conflitti di interesse individuati e le misure adottate per la loro gestione. Il registro è accessibile ai revisori interni o esterni;
b)
la separazione fisica dei notificatori dagli altri dipendenti del contributore, quando tale separazione è appropriata visto il livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione, la natura, la portata e la complessità delle attività del contributore e la possibilità che insorgano conflitti di interesse tra la contribuzione di dati per l'indice di riferimento e le attività commerciali o di altra natura svolte dal contributore;
c)
procedure di sorveglianza interne adeguate, ivi comprese, nel caso in cui non vi sia alcuna separazione organizzativa o fisica dei dipendenti, norme che disciplinano le interazioni dei notificatori con dipendenti addetti al front office.
2. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse comprendono inoltre politiche retributive per i notificatori che garantiscono che la remunerazione di questi ultimi non sia legata a nessuno dei seguenti elementi:
a)
il valore dell'indice di riferimento;
b)
gli specifici valori delle trasmissioni di dati effettuate;
c)
l'esecuzione di attività specifiche del contributore sottoposto a vigilanza che possano dar luogo a un conflitto di interesse con la contribuzione di dati per l'indice di riferimento.
Storico versioni
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