Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 lug 2018
Ambito di applicazione Il presente regolamento non riguarda i contributori sottoposti a vigilanza che forniscono dati solo per gli indici di riferimento non significativi, ai quali pertanto non si applica. Gli obblighi imposti a norma del presente regolamento lasciano impregiudicati quelli imposti a norma degli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011 (3).
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