Art. 6
Conservazione delle registrazioni
In vigore dal 13 lug 2018
Conservazione delle registrazioni
1. Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne le comunicazioni relative alla fornitura di dati comprendono le registrazioni delle contribuzioni effettuate e del nome e cognome dei notificatori.
2. Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne l'esposizione del contributore a strumenti finanziari che utilizzano l'indice di riferimento comprendono le registrazioni del tipo di attività svolta dal contributore sottoposto a vigilanza che dà luogo all'esposizione.
3. Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne le revisioni interne ed esterne comprendono le registrazioni del mandato di revisione, della relazione di revisione e delle azioni intraprese a seguito di ogni revisione.
4. Il paragrafo 3 non si applica ai contributori per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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