Art. 7
Valutazione di esperti
In vigore dal 13 lug 2018
Valutazione di esperti
Le politiche che il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a istituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 laddove i dati si basino su valutazioni di esperti comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
un sistema per garantire la coerenza tra i vari notificatori, e la coerenza nel tempo, in relazione all'uso di valutazioni o all'esercizio della discrezionalità;
b)
l'individuazione delle tipologie di informazioni che possono o non possono essere prese in considerazione per l'uso di valutazioni o l'esercizio della discrezionalità;
c)
le procedure per il riesame di qualsiasi uso di valutazioni o esercizio della discrezionalità.
Storico versioni
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