Art. 7

Valutazione di esperti

In vigore dal 13 lug 2018
Valutazione di esperti Le politiche che il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a istituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 laddove i dati si basino su valutazioni di esperti comprendono almeno i seguenti elementi: a) un sistema per garantire la coerenza tra i vari notificatori, e la coerenza nel tempo, in relazione all'uso di valutazioni o all'esercizio della discrezionalità; b) l'individuazione delle tipologie di informazioni che possono o non possono essere prese in considerazione per l'uso di valutazioni o l'esercizio della discrezionalità; c) le procedure per il riesame di qualsiasi uso di valutazioni o esercizio della discrezionalità.
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