Art. 4
Rilevazione dei dati
In vigore dal 4 lug 2018
Rilevazione dei dati
1. I dati sono rilevati conformemente alle tabelle di cui agli allegati da I a IV.
2. Nel caso menzionato all', paragrafo 3, i dati sono rilevati conformemente alla tabella di cui all'allegato V.
3. Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate conformemente all'allegato VI.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica degli allegati per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell'Unione europea.
Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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