Art. 5

Studi pilota

In vigore dal 4 lug 2018
Studi pilota 1.   Entro l'8 dicembre 2018 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa la metodologia adeguata per elaborare statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. 2.   Entro l'8 dicembre 2019 la Commissione avvia studi pilota volontari che devono essere effettuati dagli Stati membri fornendo dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. Tali studi pilota sono intesi a valutare la fattibilità di dette nuove rilevazioni di dati, i costi delle relative rilevazioni di dati e la conseguente qualità delle statistiche. 3.   Entro l'8 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tali studi pilota. In funzione dei risultati descritti in detta relazione, entro un termine ragionevole, la Commissione presenta, se opportuno, una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio del presente regolamento con riguardo alle statistiche sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. 4.   Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, ove opportuno e tenendo conto del valore aggiunto dell'Unione, al finanziamento di tali studi pilota.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:974:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo