Art. 3
Definizioni
In vigore dal 4 lug 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «via navigabile interna»: il corso d'acqua che non costituisce parte del mare, idoneo, in virtù delle sue caratteristiche naturali o dell'intervento dell'uomo, alla navigazione principalmente delle imbarcazioni per la navigazione interna;
b) «imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri, navigante prevalentemente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti oppure nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua o alle zone dove si applicano le normative portuali;
c) «nazionalità dell'imbarcazione»: il paese in cui è immatricolata l'imbarcazione;
d) «trasporto su vie navigabili interne»: il trasferimento di merci e/o di passeggeri a bordo di un'imbarcazione per la navigazione interna, effettuato in tutto o in parte su vie navigabili interne;
e) «trasporto nazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti dello stesso territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità dell'imbarcazione;
f) «trasporto internazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti situati in territori nazionali diversi;
g) «trasporto su vie navigabili interne in transito»: il trasporto su vie navigabili interne attraverso un territorio nazionale tra due porti entrambi situati in un altro territorio nazionale o in territori nazionali diversi, a condizione che nel corso dell'intero viaggio all'interno del territorio nazionale non sia effettuato alcun trasbordo;
h) «traffico idroviario»: lo spostamento di un'imbarcazione su una determinata via navigabile interna.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica del primo comma del presente articolo, al fine di adeguare le definizioni esistenti o di prevedere nuove definizioni per tenere conto di pertinenti definizioni modificate o adottate a livello internazionale.
Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell'onere a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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