Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 lug 2018
Ambito di applicazione 1.   Gli Stati membri trasmettono i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne sul proprio territorio nazionale alla Commissione (Eurostat). 2.   Gli Stati membri in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito è superiore a un milione di tonnellate trasmettono i dati di cui all', paragrafo 1. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che non hanno trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma nei quali il volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d'acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, trasmettono esclusivamente i dati di cui all', paragrafo 2. 4.   Il presente regolamento non si applica: a) ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda; b) ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri; c) ai natanti utilizzati come traghetti; d) ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici; e) ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito; f) ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', riguardo alla modifica del paragrafo 2 del presente articolo al fine di innalzare la soglia, della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne di cui al medesimo paragrafo per tenere conto dei progressi economici e tecnici. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione degli oneri per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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