Art. 6
Trasmissione dei dati
In vigore dal 4 lug 2018
Trasmissione dei dati
1. La trasmissione dei dati avviene al più presto possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l'interscambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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