Art. 8

Qualità dei dati

In vigore dal 4 lug 2018
Qualità dei dati 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni e i criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi. 3.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente le informazioni e i dati da questo richiesti al fine di verificare la qualità dei dati forniti. 4.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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