Art. 9

Relazioni sull'applicazione

In vigore dal 4 lug 2018
Relazioni sull'applicazione Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi. In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori. In particolare la relazione è intesa a valutare: a) in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche; b) la qualità dei dati trasmessi e dei metodi utilizzati per la rilevazione dei dati;
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