Art. 6
Registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti
In vigore dal 28 giu 2018
Registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti
1. La Commissione tiene un registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti («registro») comunicati a norma degli .
Il registro è messo a disposizione del pubblico, ad eccezione della voce a) di cui all’allegato I, parte A, e delle voci 1, 24, 25, 32, 33, 39 e 40 di cui all’allegato I, parte B, punto 2. Per quanto riguarda la voce 23 di cui all’allegato I, parte B, punto 2, il valore è messo a disposizione del pubblico secondo gli intervalli di valori stabiliti nell’allegato I, parte C.
2. Il registro è gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente per conto della Commissione.
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