Art. 8
Qualità dei dati
In vigore dal 28 giu 2018
Qualità dei dati
1. Le autorità competenti e i costruttori sono responsabili dell’esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma degli . Essi informano senza indugio la Commissione a proposito di ogni errore rilevato nei dati comunicati.
2. La Commissione effettua la propria verifica della qualità dei dati comunicati a norma degli .
3. Allorquando la Commissione viene informata di errori nei dati o rileva, al termine della verifica da lei stessa effettuata, discrepanze all’interno della serie di dati, essa adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro di cui all’.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare le misure di verifica e rettifica di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:956:oj#art-8