Art. 8

Qualità dei dati

In vigore dal 28 giu 2018
Qualità dei dati 1.   Le autorità competenti e i costruttori sono responsabili dell’esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma degli . Essi informano senza indugio la Commissione a proposito di ogni errore rilevato nei dati comunicati. 2.   La Commissione effettua la propria verifica della qualità dei dati comunicati a norma degli . 3.   Allorquando la Commissione viene informata di errori nei dati o rileva, al termine della verifica da lei stessa effettuata, discrepanze all’interno della serie di dati, essa adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro di cui all’. 4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare le misure di verifica e rettifica di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’.
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