Art. 7

Monitoraggio dei risultati delle prove di verifica su strada

In vigore dal 28 giu 2018
Monitoraggio dei risultati delle prove di verifica su strada 1.   La Commissione monitora, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
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