Art. 5
Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori
In vigore dal 28 giu 2018
Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori
1. Dagli anni di inizio di cui all’allegato I, parte B, punto 1, i costruttori di veicoli pesanti monitorano, per anno civile, i dati di cui all’allegato I, parte B, punto 2, per ogni veicolo pesante nuovo.
A decorrere dagli anni di inizio di cui all’allegato I, parte B, punto 1, entro il 28 febbraio di ogni anno i costruttori di veicoli pesanti comunicano alla Commissione tali dati per ogni veicolo pesante nuovo la cui data di simulazione rientra nell’anno civile precedente, secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato II.
La data di simulazione è la data comunicata conformemente alla voce 71 di cui all’allegato I, parte B, punto 2.
2. Ogni costruttore nomina un punto di contatto per la comunicazione dei dati a norma del presente regolamento.
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