Art. 4
Monitoraggio e comunicazione da parte degli Stati membri
In vigore dal 28 giu 2018
Monitoraggio e comunicazione da parte degli Stati membri
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, e per ogni anno civile successivo, gli Stati membri monitorano i dati di cui all’allegato I, parte A, per quanto concerne i veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione.
A decorrere dal 2020, entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato II.
I dati relativi ai veicoli pesanti nuovi che sono stati precedentemente immatricolati al di fuori dell’Unione non sono oggetto di monitoraggio e comunicazione, a meno che tale immatricolazione sia avvenuta meno di tre mesi prima dell’immatricolazione nell’Unione.
2. Le autorità competenti responsabili del monitoraggio e della comunicazione dei dati a norma del presente regolamento sono quelle designate dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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