Art. 9
Presentazione e notifica di un ricorso
In vigore dal 13 giu 2018
Presentazione e notifica di un ricorso
1. La presentazione di un ricorso alla commissione di ricorso avviene tramite il cancelliere nel formato elettronico previsto per i ricorsi entro due mesi dalle date di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.
2. Il ricorso contiene, a seconda dei casi:
a)
il nome e l'indirizzo del ricorrente;
b)
se il ricorrente si fa rappresentare, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante;
c)
un indirizzo di posta elettronica;
d)
il ricorrente che è una persona giuridica presenta al cancelliere l'atto o gli atti costituivi che disciplinano tale persona giuridica, o un estratto recente del registro delle società, imprese o associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;
e)
gli estremi della decisione impugnata e le conclusioni del ricorrente;
f)
gli argomenti invocati;
g)
se del caso, la natura delle prove dedotte e un'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;
h)
se del caso, una richiesta di trattamento riservato di documenti o parti di documenti;
i)
se il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, i motivi per cui è direttamente o indirettamente interessato dalla decisione e prove della data in cui ne è venuto a conoscenza per la prima volta.
3. Se il ricorso non contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, il cancelliere fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale il ricorrente è tenuto a fornirle. Il cancelliere fissa tale termine una sola volta. Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui agli articoli 58 e 62 del regolamento (UE) 2016/796 è sospeso.
4. Il cancelliere notifica il ricorso alla commissione di ricorso, all'Agenzia e a qualsiasi altra parte interessata identificabile entro un giorno lavorativo dalla presentazione del ricorso.
Storico versioni
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