Art. 10
Riservatezza
In vigore dal 13 giu 2018
Riservatezza
1. Ogni richiesta di trattamento riservato precisa i termini, gli elementi specifici, le cifre o i passaggi per i quali viene chiesta la riservatezza e ne indica i motivi specifici. La mancata comunicazione di tali informazioni può comportare il rigetto della richiesta da parte della commissione di ricorso.
2. Il presidente stabilisce se le informazioni fornite in una richiesta in applicazione dell', paragrafo 2, lettera h), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nessuna informazione considerata riservata sia pubblicata.
Storico versioni
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