Art. 12
Conflitto di interessi
In vigore dal 13 giu 2018
Conflitto di interessi
1. Dopo la presentazione di un ricorso alla commissione di ricorso, ogni membro che individui un potenziale conflitto di interessi formula una dichiarazione motivata conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796 e la presenta al presidente.
2. Le parti del ricorso sono informate di ogni dichiarazione senza indebiti ritardi.
3. Una domanda di ricusazione presentata da una delle parti del ricorso è ricevibile se è stata presentata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte che chiede la ricusazione è venuta a conoscenza dei fatti all'origine della stessa.
4. Il membro interessato è informato della ricusazione ed è invitato a rispondere al presidente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica.
5. La commissione di ricorso decide senza indebiti ritardi in merito all'esclusione dai procedimenti del membro interessato conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796. Il membro interessato si astiene da tale decisione.
6. L'esclusione del membro interessato è temporanea e si applica al procedimento di ricorso o di arbitrato in relazione al quale è stata chiesta la ricusazione. La sostituzione del presidente o del membro escluso avviene conformemente all'.
Storico versioni
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