Art. 3
Sostituzione
In vigore dal 13 giu 2018
Sostituzione
1. Qualsiasi membro di una commissione di ricorso che sia impossibilitato a esercitare le sue funzioni, o rischi di diventarlo, ne informa il presidente senza indebiti ritardi.
2. In caso di indisponibilità del presidente, la commissione di ricorso decide quale dei suoi restanti membri agisce in qualità di presidente.
3. Il presidente nomina come membro uno dei supplenti.
4. Le nomine per la sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 3 durano per tutto il periodo di indisponibilità del membro sostituito o del presidente e almeno fino alla conclusione dei procedimenti di ricorso o di arbitrato in corso.
5. Qualora l'indisponibilità diventi permanente o superi i 12 mesi, il consiglio direttivo dell'Agenzia nomina un nuovo membro o presidente, e il relativo supplente, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:867:oj#art-3