Art. 2
Membri
In vigore dal 13 giu 2018
Membri
1. Salvo diversamente indicato, il presidente, gli altri membri e i supplenti che compongono una commissione di ricorso sono nel seguito denominati «i membri».
2. Il mandato di tutti i membri inizia e termina alle date fissate nella decisione di nomina. La data può essere fissata tenendo conto di una funzione o della fine di un procedimento. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 il mandato di un membro di una commissione di ricorso è limitato a quattro anni e può essere rinnovato una volta.
3. In ogni commissione di ricorso istituita sono garantite competenze e/o esperienza in campo tecnico, giuridico e procedurale.
Storico versioni
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